top of page

STATUTO ASSOCIATIVO

 

SHALIM PROJECT

 

 

 

 

 

 

ART. 1 – (Denominazione e sede)

 

  1. E’ costituita, nel rispetto dell’ art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata:

 

<< Shalim >>

con sede in via Tiburtina n.180, nel Comune di Roma (RM)

 

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

ART. 2 - (Finalità)

 

  1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

  2. Le finalità che si propone sono in particolare:

a) attività di scrittura e divulgazione di temi relativi ai beni culturali da pubblicare sul sito web dell’associazione in collaborazione con altre associazioni di divulgazione on-line;

b) collaborazione con altre realtà associative locali al fine di valorizzare i beni culturali del territorio nazionale;

 

ART. 3 - (Soci)

 

  1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il consiglio direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

  1. Tutti i soci sono definiti:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,

  1. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

  2. I soci sono tenuti a riconfermare la loro adesione ogni anno versando la quota associativa e comunicando la loro adesione al consiglio direttivo.

  3. L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

 

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

 

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

  5. I soci hanno il dovere di produrre articoli da pubblicare sul sito associativo o su periodici di associazioni collaboratrici entro le date stabilite dal calendario delle pubblicazioni stilato dall’Assemblea. Gli articoli vengono revisionati, approvati e pubblicati sul sito associativo dal Consiglio Direttivo; il soggetto dell’articolo deve essere comunicato il prima possibile agli altri soci.

 

 

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

 

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

 

  1. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

  2. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto pubblico e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

  3. E’ da discutere in seduta stante l’esclusione del socio qualora questo non rispettasse per 2 volte di seguito la deadline per la consegna dell’articolo ad esso assegnato, a meno che il socio non presenti una valida ragione

 

E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

 

ART. 6 - (Organi sociali)

 

  1. Gli organi dell’associazione sono:

  • Assemblea dei soci,

  • Consiglio direttivo,

  • Presidente,

  1. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

 

ART. 7 - (Assemblea)

 

  1. L’assemblea convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;

  2. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

  3. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

ART. 8 - (Compiti dell’Assemblea)

 

  1. L’assemblea deve:

  • approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;

  • fissare l’importo della quota sociale annuale;

  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

  • approvare l’eventuale regolamento interno;

  • eleggere i membri del consiglio direttivo eccetto il vicepresidente;

  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

 

 

ART. 9 - (Validità Assemblee)

 

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

  2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

            

  1. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

 

  1. Le decisioni dell’assemblea risultano “non valide” in assenza di un verbale.

 

 

ART. 10 - (Verbalizzazione)

 

1.         Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal responsabile della segreteria e sottoscritto dal presidente.

2.         Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

 

  1. Il Consiglio direttivo è composto da numero 3 membri: Presidente, Vicepresidente e Responsabile della Segreteria.

  2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri che lo costituiscono.

  3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

  4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

  5. I membri del Consiglio direttivo sono gli unici a possedere le chiavi d’accesso del sito web in cui avvengono le pubblicazioni e gli unici a poterne gestire i contenuti.  I membri del consiglio direttivo non possono in alcun modo rivelare le chiavi del sito web associativo, modificarle o modificare il contenuto del sito stesso senza l’approvazione degli altri membri del Consiglio Direttivo, pena l’esclusione dalla carica ricoperta.

  6. I membri del consiglio direttivo hanno il dovere di pubblicare le produzioni dei soci già approvate senza modificare ulteriormente i contenuti, pena l’esclusione dalla carica ricoperta.

  7. I membri del consiglio direttivo hanno il compito di revisionare le produzioni dei soci e rinviarle a chi ne ha la paternità intellettuale per i dovuti accorgimenti entro sette giorni non oltre due settimane dalla data di pubblicazione, i membri del consiglio direttivo possono chiedere l’ausilio di altri soci esterni al Consiglio Direttivo per l’attività di revisione.

 

ART. 12 - (Presidente)

 

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

  2. Il presidente ha l’obbligo di nominare il vicepresidente entro 3 giorni dalla sua nomina.

           

ART. 13 - (Risorse economiche)

 

1.         Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  1. quote e contributi degli associati;

  2. contributi di privati,

  3. eredità, donazioni e legati;

  4. altre entrate compatibili con la normativa in materia

  1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

  2. L’associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

 

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

 

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

  3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

 

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

 

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.

  2. L’associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

 

ART. 16 - (Disposizioni finali)

 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

bottom of page